Art. 1
In vigore dal 9 lug 2014
1. Le seguenti misure attuate dalla Grecia costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato:
a)
il credito di ultima istanza (emergency liquidity assistance) concesso ad Alpha Bank SA dalla Banca centrale greca e garantito dallo Stato greco (misura L2);
b)
la seconda ricapitalizzazione ponte, del valore di 1 042 milioni di EUR, accordata ad Alpha Bank SA dal Fondo ellenico di stabilità finanziaria («HFSF») nel dicembre 2012 (misura B2);
c)
la lettera di impegno, del 21 dicembre 2012, relativa al conferimento di 629 milioni di EUR da parte dell’HFSF a beneficio di Alpha Bank (misura B3);
d)
la ricapitalizzazione, del valore di 4 021 milioni di EUR, accordata a Alpha Bank SA dall’HFSF nella primavera 2013 (misura B4).
2. La copertura da parte dell’HFSF del fabbisogno complessivo di finanziamento di 427 milioni di EUR nel quadro del trasferimento ad Alpha Bank SA di attività e passività selezionate di Cooperative Bank of Dodecanese, Evia Cooperative Bank e Cooperative Bank of Western Macedonia nel dicembre 2013 non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
3. Alla luce del piano di ristrutturazione del gruppo Alpha Bank (Alpha Bank e tutte le sue controllate e succursali), presentato il 12 giugno 2014, e degli impegni assunti dalla Grecia in pari data, i seguenti aiuto di Stato sono compatibili con il mercato interno:
a)
il conferimento di capitale per un importo di 940 milioni di EUR accordato dalla Grecia ad Alpha Bank SA nel maggio 2009 nel quadro della misura di ricapitalizzazione (misura A);
b)
il credito di ultima istanza (emergency liquidity assistance) concesso ad Alpha Bank SA dalla Banca centrale greca e garantito dallo Stato greco a partire dal luglio 2011, per un importo di 23,6 miliardi di EUR al 31 dicembre 2012 (misura L2);
c)
la prima ricapitalizzazione ponte, del valore di 1 900 milioni di EUR, accordata ad Alpha Bank SA dall’HFSF nel maggio 2012 (misura B1);
d)
la seconda ricapitalizzazione ponte, del valore di 1 042 milioni di EUR, accordata ad Alpha Bank SA dall’HFSF nel dicembre 2012 (misura B2);
e)
la lettera di impegno, del 21 dicembre 2012, relativa al conferimento di 629 milioni di EUR da parte dell’HFSF a beneficio di Alpha Bank (misura B3);
f)
la ricapitalizzazione, del valore di 4 021 milioni di EUR, accordata a Alpha Bank SA dall’HFSF nel maggio 2013 (misura B4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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