Art. 1
Mandato
In vigore dal 9 lug 2014
La decisione 2013/354/PESC del Consiglio è così modificata:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Mandato
L'EUPOL COPPS contribuisce all'istituzione di un apparato di polizia e giudiziario penale in senso lato efficace e duraturo sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto della riforma del settore della sicurezza e della giustizia penale.
A tal fine, l'EUPOL COPPS:
—
assiste la polizia civile palestinese (PCP), conformemente alla strategia per il settore della sicurezza, nell'attuazione del piano strategico della PCP fornendo consulenza e sostegno, in particolare, ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero,
—
assiste, fornendo consulenza e sostegno anche a livello ministeriale, le istituzioni della giustizia penale e l'ordine degli avvocati palestinese nell'attuazione della strategia per il settore della giustizia e dei vari piani istituzionali ivi connessi,
—
coordina, agevola e fornisce consulenza, ove opportuno, con riguardo all'assistenza e ai progetti attuati dall'Unione, dagli Stati membri e da Stati terzi in relazione alla PCP e alle istituzioni della giustizia penale e individua e attua propri progetti, in settori pertinenti all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi.»;
2)
all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (*1).
(*1) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;"
3)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Disposizioni giuridiche
L'EUPOL COPPS ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.»;
4)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 9 570 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 9 820 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto. Con l'approvazione della Commissione l'EUPOL COPPS può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, le parti ospitanti, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPOL COPPS.
3. L'EUPOL COPPS è responsabile dell'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine l'EUPOL COPPS firma un accordo con la Commissione.
4. L'EUPOL COPPS è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.
5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie lascia impregiudicata la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e le esigenze operative dell'EUPOL COPPS, comprese la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.
6. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 9 luglio 2014.»;
5)
all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, le parole «decisione 2011/292/UE» sono sostituite dalle parole «decisione 2013/488/UE».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:447:oj#art-1