Art. 2
In vigore dal 9 lug 2014
La Repubblica federale di Germania trasmette alla Commissione i seguenti documenti:
—
entro due mesi dalla concessione dell'aiuto, copia della documentazione relativa alla misura di aiuto in oggetto;
—
con frequenza quinquennale a partire dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, una relazione intermedia (che riporti indicazioni sugli importi dell'aiuto versati, sull'esecuzione del contratto di aiuto e su tutti gli altri progetti di investimento avviati all'interno dello stabilimento/dell'impianto);
—
entro sei mesi dal pagamento dell'ultima tranche di aiuti sulla base del calendario dei pagamenti comunicato, una relazione conclusiva dettagliata.
Storico versioni
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