Art. 1
In vigore dal 9 lug 2014
Le seguenti misure costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato:
a)
la concessione di prestiti subordinati a Parex banka, con una durata iniziale superiore ai termini previsti dalla misura approvata nelle decisioni di salvataggio e nella decisione definitiva relativa a Parex (la prima misura);
b)
la concessione a Citadele di un'ulteriore proroga di 18 mesi sui prestiti subordinati per 37 milioni di LVL (la seconda misura);
c)
la concessione a Reverta di un sostegno alla liquidità superiore ai limiti massimi approvati dalla Commissione nella decisione definitiva relativa a Parex (la terza misura).
Storico versioni
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