Art. 1
In vigore dal 8 lug 2014
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato SPS UE-Colombia-Perù allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del sottocomitato SPS UE-Colombia-Perù senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:443:oj#art-1