Art. 1

In vigore dal 8 lug 2014
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato SPS UE-Colombia-Perù allegato alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del sottocomitato SPS UE-Colombia-Perù senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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