Art. 2
In vigore dal 3 lug 2014
1. Il Belgio è tenuto a farsi rimborsare dai beneficiari l'aiuto incompatibile di cui all', in base al valore più basso tra i due importi risultanti dai seguenti calcoli:
a.
il 10 % del capitale dell'anno con il livello di capitale più basso nel periodo tra il 10 ottobre 2008 e l'8 dicembre 2011, meno il totale dei premi già versati o
b.
il 10 % del numero di soci più basso nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2008 e l'8 dicembre 2011, moltiplicato per la quota media di capitale detenuta da ogni socio nel corso dello stesso anno, meno il totale dei premi già versati.
2. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dall'8 dicembre 2011 fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (98).
4. Il Belgio continua ad astenersi dall'effettuare qualsiasi pagamento in virtù della misura di aiuto di cui all', a decorrere dalla data della notifica della presente decisione.
Storico versioni
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