Art. 3

In vigore dal 1 lug 2014
Tutti gli Stati membri hanno diritto di applicare le misure di cui agli , come specificato negli allegati alla presente decisione. Gli Stati membri notificano la misura alla Commissione, all'Agenzia e alle autorità aeronautiche nazionali.
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Art. 3 Decisione (UE) 2014/425 — Testo vigente | Portale Normativo