Art. 15
Protezione delle informazioni classificate UE
In vigore dal 26 giu 2014
Protezione delle informazioni classificate UE
1. Il SATCEN applica la decisione 2013/488/UE del Consiglio (3).
2. Nelle loro relazioni con il SATCEN e riguardo ai suoi prodotti e servizi, gli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato riguardante l'associazione con le attività del SATCEN deve, in uno scambio di lettere con il SATCEN, confermare che si applicano i principi in materia di sicurezza e le norme minime stabilite dalla decisione 2013/488/UE, nonché quelle predisposte da eventuali fornitori di dati classificati.
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