Art. 2

In vigore dal 25 giu 2014
Le autorizzazioni per i biocidi elencati nell'allegato includono la condizione che l'etichetta dei prodotti rechi le seguenti istruzioni: «Il prodotto (inserire il nome del prodotto) deve essere usato esclusivamente in processi di immersione interamente automatizzati in cui tutte le fasi del processo di trattamento e di asciugatura sono meccanizzate e avvengono senza manipolazioni, inclusa la fase di trasporto degli articoli trattati dalla vasca di immersione al sito di drenaggio/asciugatura e stoccaggio (se non asciutti al momento dello stoccaggio). Se del caso, gli articoli lignei da trattare devono essere ben fissati (per esempio per mezzo di cinghie o morse) prima del trattamento e durante il processo di immersione e non devono essere manipolati fino ad asciugatura superficiale avvenuta.»
Storico versioni

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eli:dec_impl:2014:402:oj#art-2

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