Art. 1
In vigore dal 24 giu 2014
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione, in occasione della 25a sessione del comitato di revisione istituito dalla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.
2. Nel comitato di revisione i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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