Art. 1

In vigore dal 24 giu 2014
1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione, in occasione della 25a sessione del comitato di revisione istituito dalla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione. 2.   Nel comitato di revisione i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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Art. 1 Decisione (UE) 2014/699 — Testo vigente | Portale Normativo