Art. 1
In vigore dal 24 giu 2014
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 4 dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo alle indicazioni geografiche da inserire nell'allegato XVIII, parte A e parte B dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono concordare lievi correzioni tecniche del progetto di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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