Art. 8

Valutazione dei rischi a livello dell'Unione

In vigore dal 24 giu 2014
Valutazione dei rischi a livello dell'Unione 1.   Per la valutazione periodica dei rischi che l'Unione si trova ad affrontare, il Consiglio europeo può chiedere alla Commissione, all'AR e alle agenzie dell'Unione, se del caso, di elaborare relazioni su minacce specifiche. 2.   Salvo diversamente disposto dal Consiglio europeo, tali relazioni si basano unicamente sulle valutazioni disponibili dei rischi, elaborate da istituzioni, organismi e agenzie pertinenti dell'Unione secondo le vigenti modalità, e sulle informazioni fornite volontariamente da parte degli Stati membri, evitando al contempo la duplicazione degli sforzi. Il coordinatore antiterrorismo dell'UE è associato all'elaborazione di tali relazioni, se del caso. Conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a) TFUE, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.
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Valutazione dei rischi a livello dell'Unione (Art. 8 Decisione (UE) 2014/415) — Testo vigente | Portale Normativo