Art. 1

In vigore dal 24 giu 2014
Il lievito per panificazione trattato con raggi UV di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (CE) n. 1925/2006.
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