Art. 1

In vigore dal 23 giu 2014
La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, del regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e del codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, dell'elenco dei membri del collegio e dell'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile si basa sui progetti di decisione del Consiglio di associazione acclusi alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono concordare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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