Art. 7

In vigore dal 23 giu 2014
1.   In deroga all', le domande relative all'Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «materassi da letto» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/598/CE. 2.   Le domande relative all'Ecolabel UE di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «materassi da letto» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2009/598/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. 3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE attribuite in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/598/CE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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Art. 7 Decisione (UE) 2014/391 — Testo vigente | Portale Normativo