Art. 1
In vigore dal 23 giu 2014
1. È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:386:oj#art-1