Art. 1

In vigore dal 23 giu 2014
1.   È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.
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