Art. 1
In vigore dal 23 giu 2014
La decisione 2011/137/PESC è così modificata:
1)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 ter
1. Gli Stati membri possono, conformemente ai paragrafi da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio greggio alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.
2. Prima di procedere a un'ispezione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero ottenere il previo consenso dello Stato di bandiera della nave.
3. Gli Stati membri che procedono a un'ispezione di cui al paragrafo 1 presentano senza indugio al comitato una relazione sull'ispezione contenente informazioni particolareggiate pertinenti, incluse le iniziative intraprese per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.
4. Gli Stati membri che procedono a ispezioni di cui al paragrafo 1 assicurano che tale ispezione sia effettuata da navi da guerra e da navi di proprietà o gestite da uno Stato e impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali.
5. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi o le responsabilità derivanti agli Stati membri dal diritto internazionale, inclusi i diritti o gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, compreso il principio generale della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle proprie navi in alto mare, per quanto riguarda le navi non designate e in qualsiasi situazione diversa da quella di cui a tale paragrafo.
6. L'allegato V riporta le navi di cui al paragrafo 1 designate dal comitato conformemente al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014).
Articolo 4 quater
1. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata ordina, se la designazione del comitato ha così specificato, alla nave di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico, di cui al paragrafo 3 dell'UNSCR 2146 (2014).
2. Gli Stati membri, se la designazione del comitato ha così specificato, negano l'ingresso nei loro porti alle navi designate, a meno che tale ingresso sia necessario a fini di ispezione, in caso di emergenza o in caso di ritorno in Libia.
3. È vietata la prestazione alle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato, da parte dei cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio, quali la fornitura di carburante o di provviste, o di altri servizi di assistenza.
4. Il paragrafo 3 non si applica se l'autorità competente dello Stato membro interessato stabilisce che la prestazione di tali servizi è necessaria per scopi umanitari o per il ritorno della nave in Libia. Lo Stato membro interessato informa il comitato di una siffatta autorizzazione.
5. Sono vietate le transazioni finanziarie eseguite da cittadini degli Stati membri o da entità sotto la loro giurisdizione o a partire dai territori degli Stati membri relative al petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato.
6. L'allegato V riporta le navi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 designate dal comitato conformemente al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014).»;
2)
all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I, III e V sulla scorta di quanto determinato dal comitato.»;
3)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 9 ter
Qualora il comitato designi una nave di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, e all'articolo 4 quater, paragrafi 1, 2, 3 e 5, il Consiglio include detta nave nell'allegato V.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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