Art. 3

In vigore dal 16 giu 2014
1.   A norma dell’articolo 431 dell’accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate in via provvisoria tra l’Unione e la Georgia, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: a) titolo I; b) titolo II: e articoli da 7 a 9; c) titolo III: articoli 13 e 16; d) titolo IV (fatta eccezione per l’articolo 151 nella misura in cui riguarda gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale, e fatta eccezione per gli articoli 223 e 224 nella misura in cui tali disposizioni si applicano alle procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro); e) titolo V: articoli 285 e 291; f) titolo VI: capitolo 1 [fatta eccezione per l’articolo 293, lettere a) ed e), l’articolo 294, paragrafo 2, lettere a) e b)], capitolo 2 [fatta eccezione per l’articolo 298, lettera k)], capitolo 3 (fatta eccezione per l’articolo 302, paragrafo 1), capitoli 7, 10 [fatta eccezione per l’articolo 333, lettera i)], capitolo 11 [fatta eccezione per l’articolo 338, lettera b) e l’articolo 339], capitoli 13, 20 e 23 nonché gli articoli 312, 319, 327, 354 e 357; g) Titolo VII; h) titolo VIII (fatta eccezione per l’articolo 423, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l’applicazione provvisoria dell’accordo come stabilito nel presente paragrafo); i) allegati da II a XXXI e allegato XXXIV, nonché protocolli da I a IV. 2.   La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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Art. 3 Decisione (UE) 2014/494 — Testo vigente | Portale Normativo