Art. 9
In vigore dal 13 giu 2014
1. Le domande per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo «prodotti tessili» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2009/567/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
2. I marchi Ecolabel UE assegnati conformemente ai criteri stabiliti nella decisione 2009/567/CE possono essere fruiti durante i dodici mesi successivi alla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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