Art. 1
In vigore dal 12 giu 2014
1. In deroga agli articoli 28, 30 e 110 TFUE, le autorità spagnole sono autorizzate a stabilire, per i prodotti di cui all'allegato fabbricati localmente nelle isole Canarie, esenzioni totali dall'imposta denominata «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (AIEM) o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2020. Tali esenzioni o riduzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.
2. L'applicazione delle esenzioni totali o delle riduzioni di cui al paragrafo 1 non comporta differenze superiori al:
a)
5 % per i prodotti di cui all'allegato, parte A;
b)
10 % per i prodotti di cui all'allegato, parte B;
c)
15 % per i prodotti di cui all'allegato, parte C;
d)
25 % per i prodotti di cui all'allegato, parte D. Le autorità spagnole possono tuttavia fissare, per le sigarette, un'imposta minima non superiore a 18 EUR per 1 000 sigarette applicabile soltanto se l'imposta AIEM risultante dall'applicazione delle aliquote impositive generali è inferiore a tale importo.
Storico versioni
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