Art. 7

In vigore dal 28 mag 2014
1.   Le domande relative all'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «prodotti vernicianti» presentate entro due mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione possono essere basate sui criteri stabiliti nella decisione 2009/543/CE e 2009/544/CE, o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Le domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. 2.   Le autorizzazioni per il marchio di qualità ecologica UE rilasciate secondo i criteri definiti nelle decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:312:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Decisione (UE) 2014/312 — Testo vigente | Portale Normativo