Art. 6

Copertura del suolo

In vigore dal 16 mag 2014
Copertura del suolo 1.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga di cui alla presente decisione coltivano a prato almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente nelle proprie aziende. 2.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga di cui alla presente decisione provvedono inoltre affinché: a) su terreni sabbiosi o di tipo «loess», la coltura del granturco sia avvicendata da colture prative e di altro tipo, che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale, allo scopo di ridurre il potenziale di lisciviazione; b) le colture intercalari non siano arate anteriormente al 1o febbraio, in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali; c) i prati, su terreni sabbiosi o di tipo «loess», siano arati solo in primavera; d) in tutti i tipi di terreno, immediatamente dopo l'aratura dei prati segua una coltura con un'elevata necessità di azoto e la fertilizzazione sia basata sull'analisi del terreno relativa all'azoto minerale e ad altri parametri che forniscono indicazioni per la stima dell'azoto emesso a seguito della mineralizzazione di materie organiche; e e) se la rotazione delle colture comprende le leguminose o altri vegetali che fissano l'azoto atmosferico, l'applicazione di fertilizzanti sia ridotta in conseguenza. 3.   In deroga alla lettera c), l'aratura dei prati è consentita nella stagione autunnale per la messa a dimora di bulbi da fiore.
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Copertura del suolo (Art. 6 Decisione (UE) 2014/291) — Testo vigente | Portale Normativo