Art. 3

In vigore dal 15 mag 2014
L'Unione acquista le nuove quote del Fondo nell'arco di un periodo di quattro anni avente inizio nel 2014. Nel periodo 2014-2017 è messo a disposizione nell'ambito del bilancio generale dell'Unione un importo complessivo fino a un massimo di 178 milioni di EUR per coprire il costo della sottoscrizione, utilizzando gli stanziamenti già programmati nella rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in modo da lasciare invariate le spese totali assegnate. L'impegno di bilancio può essere ripartito in frazioni annue nell'arco di quattro anni a norma dell'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
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Art. 3 Decisione (UE) 2014/562 — Testo vigente | Portale Normativo