Art. 2

In vigore dal 13 mag 2014
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, al deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del protocollo.
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Art. 2 Decisione (UE) 2014/321 — Testo vigente | Portale Normativo