Art. 1
In vigore dal 12 mag 2014
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
1)
all', paragrafo 3, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia, a fornire sicurezza al popolo somalo, eccetto per quanto riguarda le forniture degli articoli che figurano nell'allegato II, se una notifica al Comitato delle sanzioni è stata fatta come stabilito nel presente articolo, paragrafo 4;
g)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento al governo federale della Somalia di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all'allegato II preventivamente autorizzati caso per caso dal Comitato delle sanzioni, come stabilito nel presente articolo, paragrafo 4 bis;»
2)
all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di notificare al Comitato delle sanzioni prima di qualsiasi fornitura di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari o di consulenza, assistenza o formazione alle sue forze di sicurezza, ai sensi del paragrafo 3, lettera f). In alternativa, gli Stati membri che forniscono assistenza possono notificare al Comitato delle sanzioni con almeno cinque giorni di anticipo, in consultazione con il governo federale della Somalia, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'UNSCR 2142 (2014). Qualora uno Stato membro scelga di notificare al Comitato delle sanzioni, tale notifica contiene gli estremi del fabbricante e del fornitore delle armi e delle munizioni, una descrizione delle armi e delle munizioni, incluso il tipo, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le pertinenti informazioni concernenti la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza nazionali somale, o il luogo di stoccaggio previsto. Uno Stato membro che fornisce armi o munizioni può, in cooperazione con il governo federale della Somalia, entro 30 giorni dalla fornitura di tali articoli, presentare al Comitato delle sanzioni una conferma scritta del completamento della fornitura, inclusi i numeri di matricola delle armi e delle munizioni fornite, le informazioni relative alla spedizione, la polizza di carico, i manifesti di carico o le distinte dei colli e il luogo specifico di stoccaggio.»;
3)
all' è aggiunto il seguente paragrafo:
«4 bis) Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di chiedere l'approvazione preventiva da parte del Comitato delle sanzioni per qualsiasi fornitura di articoli di cui all'allegato II, come figura al paragrafo 3, lettera g). In alternativa, gli Stati membri possono chiedere l'approvazione preventiva da parte del Comitato delle sanzioni, in consultazione con il governo federale della Somalia, ai sensi del paragrafo 3 dell'UNSCR 2142 (2014).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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