Art. 1
In vigore dal 12 mag 2014
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche responsabili di azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche o che ostacolano l'operato di organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché delle persone fisiche a esse associate elencate nell'allegato.»;
2)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche responsabili di azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche o che ostacolano l'operato di organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associate, o da persone giuridiche, entità od organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o da persone giuridiche, entità e organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, elencati nell'allegato.»;
3)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l'elenco riportato nell'allegato.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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