Art. 1
In vigore dal 8 mag 2014
1. Nella 93a sessione del comitato della sicurezza marittima dell'IMO l'Unione assume posizione favorevole all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-2/3, 2/9.7, 2/13.4 e 2/18, di cui all'allegato 13 del documento dell'IMO MSC 92/26/Add. 1 e all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-1/29 e III/20, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011, di cui, rispettivamente, agli allegati 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del documento dell'IMO MSC 92/26/Add. 2.
2. La posizione dell'Unione indicata al paragrafo 1 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.
3. Possono essere convenute modifiche formali e minori a tale posizione senza modificarla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:280:oj#art-1