Art. 1

In vigore dal 2 mag 2014
La decisione 2008/411/CE è così modificata: 1) L' è sostituito dal seguente: « 1.   Fatti salvi la protezione e il funzionamento ininterrotto di altri usi esistenti in questa banda, gli Stati membri designano e successivamente mettono la banda 3 400-3 800MHz a disposizione, in modo non esclusivo, di reti di comunicazioni elettroniche terrestri, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato. Gli Stati membri non sono inoltre tenuti ad applicare i parametri stabiliti nell'allegato per quanto attiene ai diritti d'uso per le reti di comunicazioni elettroniche terrestri della banda di frequenze 3 400-3 800MHz in vigore alla data di adozione della presente decisione, nella misura in cui l'esercizio di tali diritti non pregiudichi l'uso di detta banda a norma dell'allegato. 2.   Gli Stati membri si accertano che le reti di cui al paragrafo 1 offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti. 3.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui alla presente decisione nelle aeree geografiche in cui il coordinamento con i paesi terzi impone di discostarsi dai parametri di cui all'allegato. Gli Stati membri fanno il possibile per risolvere questi scostamenti che notificano alla Commissione, insieme alle aree geografiche interessate, e pubblicano le informazioni pertinenti conformemente alla decisione n. 676/2002/CE.»; 2) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero, allo scopo di permettere il funzionamento di tali reti tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti.»; 3) È inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Gli Stati membri applicano le condizioni stabilite nell'allegato entro il 30 giugno 2015. La Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente decisione entro il 30 settembre 2015.»; 4) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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