Art. 3

Aggiornamenti

In vigore dal 29 apr 2014
Aggiornamenti 1.   Il programma di lavoro è oggetto di aggiornamenti regolari al fine di garantire l'allineamento e l'adeguamento ai più recenti sviluppi nell'attuazione del codice e per tener conto dei reali progressi compiuti nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di specifiche comuni concordate e la realizzazione dell'entrata in funzione dei sistemi elettronici. 2.   Per garantire il sincronismo tra il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale il programma di lavoro è aggiornato almeno una volta all'anno. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Aggiornamenti (Art. 3 Decisione (UE) 2014/255) — Testo vigente | Portale Normativo