Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1)   «oggetto spaziale»: qualsiasi oggetto artificiale nello spazio extra atmosferico; 2)   «veicolo spaziale»: qualsiasi oggetto spaziale con una finalità specifica, compresi i satelliti artificiali attivi e gli stadi superiori dei lanciatori; 3)   «detriti spaziali»: qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre o che rientrano nell'atmosfera terrestre, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi; 4)   «sensore SST»: un dispositivo o un insieme di dispositivi, come ad esempio i radar o i telescopi terrestri o spaziali, in grado di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali, come le dimensioni, l'ubicazione e la velocità; 5)   «dati SST»: parametri fisici degli oggetti spaziali acquisiti dai sensori SST o parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con tali sensori; 6)   «informazioni SST»: dati SST elaborati, immediatamente significativi per il destinatario.
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