Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «oggetto spaziale»: qualsiasi oggetto artificiale nello spazio extra atmosferico;
2) «veicolo spaziale»: qualsiasi oggetto spaziale con una finalità specifica, compresi i satelliti artificiali attivi e gli stadi superiori dei lanciatori;
3) «detriti spaziali»: qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre o che rientrano nell'atmosfera terrestre, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi;
4) «sensore SST»: un dispositivo o un insieme di dispositivi, come ad esempio i radar o i telescopi terrestri o spaziali, in grado di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali, come le dimensioni, l'ubicazione e la velocità;
5) «dati SST»: parametri fisici degli oggetti spaziali acquisiti dai sensori SST o parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con tali sensori;
6) «informazioni SST»: dati SST elaborati, immediatamente significativi per il destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:541(1):oj#art-2