Art. 10
Relazioni e valutazione
In vigore dal 16 apr 2014
Relazioni e valutazione
Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle misure previste dalla presente decisione al fine di valutare un'adeguata azione di verifica.
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