Art. 3

Accesso all'azione

In vigore dal 16 apr 2014
Accesso all'azione 1.   La partecipazione al concorso per il titolo è aperta unicamente alle città; esse possono associare i territori circostanti. 2.   Il numero delle città cui è stato attribuito il titolo in un determinato anno («anno del titolo») non può essere superiore a tre. Ogni anno il titolo è attribuito a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all'allegato («calendario») e, negli anni pertinenti, a una città dei paesi candidati e potenziali candidati o a una città di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5. 3.   Le città degli Stati membri possono essere nominate per l'attribuzione del titolo per un anno conformemente all'ordine degli Stati membri risultante dal calendario. 4.   Le città dei paesi candidati e potenziali candidati che, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare la candidatura di cui all', paragrafo 2, partecipano al programma Europa creativa o a successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, possono candidarsi al titolo per un anno nell'ambito di un concorso generale organizzato ogni tre anni conformemente al calendario. Le città dei paesi candidati e potenziali candidati sono autorizzate a partecipare a un solo concorso nel periodo dal 2020 al 2033. Ogni paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033. 5.   Qualora un paese aderisca all'Unione dopo il 4 maggio 2014 ma prima del 1o gennaio 2027, può ospitare la manifestazione, a norma delle disposizioni e delle procedure applicabili agli Stati membri, sette anni dopo la propria adesione. Il calendario è aggiornato di conseguenza. Qualora un paese aderisca all'Unione il 1o gennaio 2027 o successivamente, non può partecipare alla presente azione in qualità di Stato membro. Tuttavia, negli anni in cui, a norma del calendario, vi siano già tre città cui è stato attribuito il titolo, alle città dei paesi di cui al primo comma può essere attribuito il titolo solamente nel successivo anno disponibile nel calendario, secondo l'ordine di adesione di tali paesi. Una città di un paese di cui al primo comma, la quale abbia precedentemente partecipato a un concorso per paesi candidati e potenziali candidati, non può partecipare a nessun successivo concorso per gli Stati membri. Qualora una città di un paese aderente sia stata nominata per detenere il titolo nel periodo dal 2020 al 2033 in conformità del paragrafo 4, tale paese non potrà, dopo la sua adesione, organizzare un concorso in qualità di Stato membro durante tale periodo. Qualora più di un paese aderisca all'Unione alla stessa data e non si riesca a giungere a un accordo circa l'ordine di partecipazione all'azione tra questi paesi, il Consiglio procede a un sorteggio.
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Accesso all'azione (Art. 3 Decisione (UE) 2014/445) — Testo vigente | Portale Normativo