Art. 17

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 15 apr 2014
Comunicazione di informazioni 1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUCAP Sahel Mali, informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTREINT» prodotte ai fini dell'EUCAP Sahel Mali, in conformità alla decisione 2013/488/UE. 2.   Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUCAP Sahel Mali, in conformità alla decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante. 3.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUCAP Sahel Mali, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4). 4.   L'AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, a funzionari del SEAE, al comandante civile dell'operazione o al capomissione conformemente all'allegato VI, sezione VII della decisione 2013/488/UE.
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Comunicazione di informazioni (Art. 17 Decisione (UE) 2014/219) — Testo vigente | Portale Normativo