Art. 4

In vigore dal 14 apr 2014
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo, in forza dell’articolo 22 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (4), ad approvare le modifiche a nome dell’Unione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2014/284 — Testo vigente | Portale Normativo