Art. 2

In vigore dal 14 apr 2014
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare a nome dell’Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell’Unione, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 33 del protocollo di Nagoya (4). Allo stesso tempo, tali persone depositano la dichiarazione di cui all’allegato della presente decisione, conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, della Convenzione sulla diversità biologica.
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Art. 2 Decisione (UE) 2014/283 — Testo vigente | Portale Normativo