Art. 2

In vigore dal 14 apr 2014
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo (2).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:239:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2014/239 — Testo vigente | Portale Normativo