Art. 1
In vigore dal 14 apr 2014
La decisione 2013/184/PESC è così modificata:
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2015. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:214:oj#art-1