Art. 1
In vigore dal 14 apr 2014
La decisione 2013/183/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c) e di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»;
2)
gli allegati I e II della decisione 2013/183/PESC sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2014:212:oj#art-1