Art. 1

Contributo finanziario dell'Unione alla Bulgaria e alla Grecia

In vigore dal 11 apr 2014
Contributo finanziario dell'Unione alla Bulgaria e alla Grecia 1.   La Bulgaria può beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione fino a un massimo di 40 000,00 EUR per il finanziamento dei costi sostenuti da tale Stato membro nel 2013 per l'adozione di misure di lotta contro il vaiolo degli ovini, in conformità all', paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE. 2.   La Grecia può beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione fino a un massimo di 700 000,00 EUR per il finanziamento dei costi sostenuti da tale Stato membro nel 2013 e 2014 per l'adozione di misure di lotta contro il vaiolo degli ovini, in conformità all', paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE. 3.   L'importo finale del contributo finanziario di cui ai paragrafi 1 e 2 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
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