Art. 1
In vigore dal 10 apr 2014
L'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/235/PESC è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2015. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni
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