Art. 2

In vigore dal 9 apr 2014
Per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2014, gli Stati membri autorizzano le importazioni e il transito nell'Unione di partite di sperma di animali domestici della specie bovina dai paesi terzi accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 30 novembre 2014 conformemente al modello di certificato sanitario che figura nell'allegato II, parte 1, sezione A o C, della decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.
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