Art. 12

In vigore dal 3 apr 2014
La ripartizione annuale degli importi da trasferire dalla dotazione globale di ciascuno Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione agli aiuti agli indigenti è fissata nell'allegato XII.
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Art. 12 Decisione (UE) 2014/190 — Testo vigente | Portale Normativo