Art. 3

In vigore dal 27 mar 2014
1.   La Grecia procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all' presso il beneficiario. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (32), come modificato. 4.   Per quanto attiene alla misura 3, la Grecia fornirà la/e data/e esatta/e in cui ha fornito il proprio contributo all'aumento del capitale sociale del 2009. 5.   La Grecia annulla tutti i pagamenti in essere a titolo degli aiuti di cui all' con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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