Art. 3
In vigore dal 20 mar 2014
1. Le categorie delle patenti di guida rilasciate prima dell'attuazione della direttiva 2006/126/CE abilitano il titolare alla guida di veicoli delle categorie corrispondenti di cui all'allegato, senza sostituzione della patente. Possono essere applicate determinate limitazioni, che sono indicate per la relativa abilitazione nell'allegato della presente decisione.
2. Quando una patente di guida viene sostituita con una patente di modello UE, quale definito nell'allegato I della direttiva 2006/126/CE, al titolare devono essere garantiti diritti equipollenti come indicato nell'allegato della presente decisione.
3. I codici impiegati per indicare le limitazioni nelle categorie corrispondenti riportate nelle tabelle sono i codici UE armonizzati di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE.
4. Il principio del reciproco riconoscimento di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE non si applica alle categorie nazionali delle patenti di guida.
Storico versioni
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