Art. 1
In vigore dal 17 mar 2014
1. La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («l’accordo»), per quanto riguarda il preambolo, l’ e i titoli I, II e VII, è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo e in conformità dell’atto finale.
2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:295:oj#art-1