Art. 1
Modifiche della decisione 2011/130/UE della Commissione (3)
In vigore dal 17 mar 2014
Modifiche della decisione 2011/130/UE della Commissione (3)
La decisione 2011/130/UE è modificata come segue:
1)
il paragrafo 1 dell’ è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri si dotano degli strumenti tecnici necessari che consentono loro di trattare i documenti presentati dai prestatori di servizi, ai fini dell’espletamento delle procedure e delle formalità tramite gli sportelli unici di cui all’articolo 8 della direttiva 2006/123/CE, che sono firmati elettronicamente dalle autorità competenti di altri Stati membri con una firma elettronica avanzata XML, CMS o PDF a qualsiasi livello di conformità o tramite un contenitore con firma associata al livello di base, a condizione che siano rispettate le specifiche tecniche riportate nell’allegato.»;
2)
l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2014:148:oj#art-1