Art. 1
In vigore dal 17 mar 2014
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1)
all', paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
"d)
la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso, o la fornitura della relativa assistenza finanziaria o tecnica o formazione, destinate esclusivamente al sostegno della task force regionale dell'Unione africana o ad uso di quest’ultima.";
2)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:
—
persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’;
—
capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;
—
capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;
—
persone o entità attive nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile;
—
persone o entità attive nella RDC e implicate nella pianificazione, direzione o partecipazione a atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, stupro e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;
—
persone o entità che ostruiscono l'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella RDC;
—
persone o entità che sostengono i gruppi armati nella RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi oro o fauna selvatica e suoi prodotti;
—
persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona designata o entità, o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata;
—
persone o entità che pianificano, dirigono, sostengono o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO);
—
persone o entità che forniscono assistenza finanziaria, materiale o tecnica o beni e servizi a una persona o entità designata, o a sostegno della stessa.
L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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