Art. 4

Programmazione

In vigore dal 14 mar 2014
Programmazione 1)   Nell'ambito del partenariato, il governo della Groenlandia si impegna a formulare e adottare politiche settoriali nei principali ambiti di cooperazione di cui all', paragrafo 2, e di darvi un seguito appropriato. Su tale base, il governo della Groenlandia prepara e presenta un documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia («DPSS»). Scopo del DPSS è fornire un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e la Groenlandia, vale a dire in linea con l'obiettivo e la portata generali, le finalità, i principi e le politiche dell'Unione. 2)   L'elaborazione e l'attuazione del DPSS sono conformi ai seguenti principi di efficacia dell'aiuto: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi nazionali, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati. 3)   Il DPSS tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi e si basa su consultazioni e un dialogo con la società civile, le autorità locali e altri soggetti interessati al fine di garantirne un sufficiente coinvolgimento e la conseguente titolarità del DPSS. Il DPSS è adeguato alle esigenze e fa fronte alla situazione specifica della Groenlandia, comprese le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'evoluzione socioeconomica. 4)   Un progetto di DPSS è oggetto di uno scambio di pareri tra il governo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione. Il governo della Groenlandia è responsabile della messa a punto del DPSS. All'atto della messa a punto la Commissione valuta il DPSS per stabilire se esso è coerente con gli scopi della presente decisione e con le pertinenti politiche dell'Unione, e se contiene tutti gli elementi richiesti per l'adozione della decisione di finanziamento annuale. Il governo della Groenlandia fornisce tutte le informazioni necessarie, compresi i risultati di eventuali studi di fattibilità, ai fini di tale valutazione. 5)   Il DPSS è approvato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione. La procedura d'esame non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS, quali correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20 % dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel DPSS. La Commissione comunica tali modifiche non sostanziali al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data di adozione della pertinente decisione. 6)   La programmazione o revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all' tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni di detta relazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:137(1):oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo