Art. 1

In vigore dal 11 mar 2014
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato misto per l’agricoltura si basa sul progetto di decisione del comitato alla presente decisione. Le modifiche tecniche apportate al progetto di decisione possono essere accettate dai rappresentanti dell’Unione in sede di comitato senza ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:143(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo