Art. 6

Soglie di allarme

In vigore dal 11 mar 2014
Soglie di allarme 1.   Nel caso in cui in un determinato esercizio il traffico effettivo registrato dall’organo di valutazione delle prestazioni si discosti di almeno il 10 % dalle ipotesi di traffico figuranti nell’allegato, può essere attivato il meccanismo di allarme a livello dell’Unione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. 2.   Nel caso in cui il traffico effettivo registrato dall’organo di valutazione delle prestazioni si discosti dalle previsioni di traffico stabilite nel rispettivo piano di prestazioni di cui al capo III del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 di almeno il 10 % in un determinato esercizio, può essere attivato il meccanismo di allarme locale di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
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